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Applicazione dell'imposta di registro agli atti di costituzione di diritto di superficie su terreni agricoli

3 aprile 2025

Con risoluzione n. 23/E in data 3 aprile 2025, l'Agenzia delle Entrate, facendo proprio l'orientamento della Corte di Cassazione espresso nelle ordinanze 22 ottobre 2024, n. 27293, e 11 febbraio 2021, n. 3461, così come nella più risalente sentenza n. 16495 del 2003 (quest'ultima relativa alla costituzione di un diritto di servitù), ha stabilito, a modifica dell'indirizzo precedente espresso nella circolare 19 dicembre 2013, n. 36/E, che la costituzione di un diritto di superficie su terreni agricoli è soggetta all'imposta di registro del 9 per cento e non all'imposta di registro con la maggior aliquota del 15 per cento prevista per gli atti di trasferimento, a soggetti non coltivatori, di terreni agricoli; ciò in quanto l’articolo 1, comma 1, terzo periodo, tariffa parte prima allegata al DPR 131/1986 prevede la maggiore aliquota solo per gli atti di "trasferimento", tra i quali non possono essere compresi gli atti di "costituzione" di diritti reali limitati. La risoluzione, espressamente riferita al solo diritto di superficie, esprime un principio applicabile alla costituzione di qualsivoglia diritto reale su cosa altrui.

Autore: 0b100994_user 31 luglio 2020
Con la circolare n. 23 del 29 luglio 2020 l’Amministrazione finanziaria finalmente modifica il suo precedente orientamento e recepisce il nutrito indirizzo giurisprudenziale formatosi nel corso degli ultimi anni affermando: «se su un’area insiste un qualsivoglia fabbricato, la stessa area deve dirsi già edificata e non può essere ricondotta alla previsione di area «suscettibile di utilizzazione edificatoria» di cui all’articolo 67 del TUIR, atteso che la potenzialità edificatoria si è già consumata». Il provvedimento mette fine ad una vicenda paradigmatica del nostro sistema tributario: sulla base di una fantasiosa ricostruzione della norma tributaria, ed estendendone l’applicazione oltre i casi contemplati, per ben 12 anni l’AE ha emesso avvisi di accertamento del tutto inaspettati per i contribuenti e loro consulenti, in violazione tra l’altro dello statuto del contribuente, anche per importi elevatissimi, con grande dispendio di mezzi per sostenere i relativi contenziosi, tutti conclusi con esito negativo ma con grande disagio per i contribuenti coinvolti. https://agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570162/Circolare+plusvalenze+n.+23+del+29+luglio+2020.pdf/6dc89827-b4d9-00bf-be0d-4f9527956b8d
Autore: 0b100994_user 14 aprile 2020
L’articolo 3, comma 11 quinquies, del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183 (c.d. “milleproroghe”), introdotto dalla Legge di conversione 26 febbraio 2021 n. 21 (in G.U. 1-3-2021), ha disposto la proroga al 31 dicembre 2021 della sospensione dei termini in materia di benefici fiscali prima casa già prevista (con scadenza 31 dicembre 2020) dall’articolo 24, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. La sospensione è dunque retroattiva per il periodo dal 31 dicembre 2020 (data di scadenza della precedente sospensione) sino al 2 marzo 2021 (data di entrata in vigore della Legge di conversione). L'articolo 24 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23, così emendato, dispone che «I termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall’art. 7 della legge 23 dicembre 1998, n 448, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021». Risultano dunque sospesi sino al 31 dicembre 2021: 1. il termine di diciotto mesi dall'acquisto entro il quale occorre trasferire la residenza nel Comune in cui è ubicata l’abitazione acquistata con le agevolazioni “prima casa”; 2. il termine di un anno entro il quale deve essere acquistato altro immobile da adibire a propria abitazione principale, nel caso di alienazione, nei cinque anni dall’acquisto, dell’immobile acquistato con le suddette agevolazioni; 3. il termine di un anno dall'acquisto della nuova abitazione entro il quale deve essere alienata l'abitazione preposseduta, nel caso di acquisto agevolato di una nuova abitazione con le agevolazioni in questione; 4. il termine di un anno dall'alienazione della "prima casa" entro il quale è possibile usufruire del credito di imposta nel caso di acquisto di nuova abitazione con le medesime agevolazioni. Non è invece soggetto alla sospensione il termine, parimenti contemplato dalla nota II-bis articolo 1 tariffa TUR, di cinque anni dall'acquisto, entro il quale l'alienazione dell'abitazione acquistata con i benefici fiscali prima casa comporta la decadenza dai medesimi se non seguita dall'acquisto nell'anno di immobile da adibire ad abitazione principale, stante la ratio di semplificazione e di favore per il contribuente della normativa in esame, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 9/E del 13 aprile 2020 (punto 8.2.1) (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412777/Circolare+n.+9+del+13+Aprile+2020.pdf). La sospensione riguarda non soltanto il regime degli acquisti agevolati soggetti ad imposta di registro, ma anche quelli soggetti ad I.V.A. nonché gli acquisti della prima casa a titolo di successione o donazione, relativamente alle imposte ipotecaria e catastale, tenuto conto dei rinvii alla nota II bis contenuti nelle relative discipline.
Autore: Notaio Michele Tuccari - Arezzo- Firenze 10 aprile 2020
L’articolo 6 del D.L 8 aprile 2020 n. 23, dispone che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 «per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4), e 2545-duodecies del codice civile». Pertanto non è obbligatoria la riduzione del capitale sociale: - nel caso di società per azioni o società a responsabilità limitata che abbiano maturato perdite per oltre un terzo del capitale sociale nell’esercizio precedente a quello chiuso entro il 31 dicembre 2020 e la perdita non si sia ridotta a meno di un terzo nell’esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2020; - nel caso di società per azioni o società a responsabilità limitata che abbiano maturato perdite tali da ridurre il capitale sociale al di sotto del minimo legale nell’esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2020. Infine, dal 9 aprile al 31 dicembre 2020 non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, comma 1, n. 4), e 2545-duodecies del codice civile. Nella relazione illustrativa al decreto si precisa che «la previsione in esame mira a evitare che la perdita del capitale, dovuta alla crisi da Covid-19, ponga gli amministratori di un numero elevatissimo di imprese nell’alternativa - palesemente abnorme - tra l’immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti, ed il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell’articolo 2486 del codice civile. La sospensione degli obblighi previsti dal codice civile in tema di predita del capitale sociale, per contro, tiene conto della necessità di fronteggiare le difficoltà dell’emergenza Covid-19 con una chiara rappresentazione della realtà, non deformata da una situazione contingente ed eccezionale. Resta invece ferma la previsione in tema di informativa ai soci, peraltro prevista, per la società per azioni, dall’art. 58 della Direttiva 1132/2017».
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