Autore: 0b100994_user
•
14 aprile 2020
L’articolo 3, comma 11 quinquies, del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183 (c.d. “milleproroghe”), introdotto dalla Legge di conversione 26 febbraio 2021 n. 21 (in G.U. 1-3-2021), ha disposto la proroga al 31 dicembre 2021 della sospensione dei termini in materia di benefici fiscali prima casa già prevista (con scadenza 31 dicembre 2020) dall’articolo 24, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. La sospensione è dunque retroattiva per il periodo dal 31 dicembre 2020 (data di scadenza della precedente sospensione) sino al 2 marzo 2021 (data di entrata in vigore della Legge di conversione). L'articolo 24 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23, così emendato, dispone che «I termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall’art. 7 della legge 23 dicembre 1998, n 448, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021». Risultano dunque sospesi sino al 31 dicembre 2021: 1. il termine di diciotto mesi dall'acquisto entro il quale occorre trasferire la residenza nel Comune in cui è ubicata l’abitazione acquistata con le agevolazioni “prima casa”; 2. il termine di un anno entro il quale deve essere acquistato altro immobile da adibire a propria abitazione principale, nel caso di alienazione, nei cinque anni dall’acquisto, dell’immobile acquistato con le suddette agevolazioni; 3. il termine di un anno dall'acquisto della nuova abitazione entro il quale deve essere alienata l'abitazione preposseduta, nel caso di acquisto agevolato di una nuova abitazione con le agevolazioni in questione; 4. il termine di un anno dall'alienazione della "prima casa" entro il quale è possibile usufruire del credito di imposta nel caso di acquisto di nuova abitazione con le medesime agevolazioni. Non è invece soggetto alla sospensione il termine, parimenti contemplato dalla nota II-bis articolo 1 tariffa TUR, di cinque anni dall'acquisto, entro il quale l'alienazione dell'abitazione acquistata con i benefici fiscali prima casa comporta la decadenza dai medesimi se non seguita dall'acquisto nell'anno di immobile da adibire ad abitazione principale, stante la ratio di semplificazione e di favore per il contribuente della normativa in esame, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 9/E del 13 aprile 2020 (punto 8.2.1) (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412777/Circolare+n.+9+del+13+Aprile+2020.pdf). La sospensione riguarda non soltanto il regime degli acquisti agevolati soggetti ad imposta di registro, ma anche quelli soggetti ad I.V.A. nonché gli acquisti della prima casa a titolo di successione o donazione, relativamente alle imposte ipotecaria e catastale, tenuto conto dei rinvii alla nota II bis contenuti nelle relative discipline.