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Autore: Elisa Romanelli 17 aprile 2024
Il rogito notarile è un passaggio fondamentale nell'acquisto di una proprietà immobiliare ed è essenziale per garantire la validità e la trasparenza della transazione. In questo articolo, esploreremo in dettaglio cosa sia un rogito notarile, quali sono le sue fasi e l'importanza di questo documento per acquirenti e venditori. Cos'è il Rogito Notarile? Il rogito notarile è un atto pubblico redatto dal notaio che attesta la volontà delle parti coinvolte nell'acquisto o nella vendita di un immobile. Questo documento conferisce al contratto di compravendita una validità legale e costituisce una prova inconfutabile della transazione. Fasi del Rogito Notarile Il processo di rogito notarile si articola in diverse fasi, che includono: Predisposizione del Contratto : Prima della firma del rogito, il notaio redige il contratto di compravendita sulla base degli accordi tra acquirente e venditore. Firma delle Parti : Una volta redatto il contratto, le parti coinvolte si incontrano presso lo studio del notaio per firmare il documento. Atto Pubblico : Il notaio autentica la firma delle parti e attesta la validità del contratto, conferendo al rogito notarile lo status di atto pubblico. Registrazione e Conservazione : Dopo la firma, il rogito notarile viene registrato presso l'ufficio del Registro Immobiliare competente e conservato negli archivi del notaio per fini di consultazione futura. Importanza del Rogito Notarile Il rogito notarile riveste un'importanza fondamentale sia per acquirenti che per venditori, poiché offre una serie di garanzie e benefici, tra cui: Validità Legale : Il rogito notarile conferisce al contratto di compravendita una validità legale e costituisce una prova incontestabile della transazione. Trasparenza e Sicurezza : Grazie alla sua natura di atto pubblico, il rogito notarile garantisce la trasparenza e la correttezza della transazione, proteggendo gli interessi di entrambe le parti. Certezza Giuridica : Il rogito notarile fornisce una certezza giuridica agli acquirenti, garantendo loro di essere i legittimi proprietari dell'immobile acquistato. Tutela degli Interessi : Il notaio, in qualità di pubblico ufficiale, agisce nell'interesse delle parti coinvolte e garantisce il rispetto delle normative vigenti durante l'intero processo di compravendita. In conclusione, il rogito notarile è un passaggio fondamentale nell'acquisto di un immobile e offre una serie di garanzie e benefici sia per acquirenti che per venditori. È importante affidarsi a un notaio esperto e qualificato per garantire la validità e la trasparenza della transazione e godere di una completa tranquillità nell'acquisto della propria casa.
Autore: Elisa Romanelli 17 aprile 2024
Agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa: guida aggiornata al 2024 L'acquisto della prima casa rappresenta un passo importante nella vita di molte persone. Per agevolare l'accesso all'abitazione principale, lo Stato italiano ha previsto diverse agevolazioni fiscali che consistono in una riduzione delle imposte applicate all'acquisto dell'immobile. Requisiti per richiedere le agevolazioni "prima casa" Per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali "prima casa" è necessario rispettare alcuni requisiti fondamentali: Requisiti soggettivi: Non essere titolare, neppure in comproprietà, di altri immobili ad uso abitativo situati nel territorio del Comune dove si trova l'immobile da acquistare. Sono previste eccezioni per casi particolari come l'eredità, la divisione di beni comuni o l'alienazione di un altro immobile entro un anno dall'acquisto della nuova casa. Stabilire la propria residenza o il domicilio nell'immobile entro 60 giorni dall'acquisto e mantenerla per almeno tre anni continui dalla data dell'acquisto. Non aver usufruito in precedenza delle agevolazioni "prima casa" per l'acquisto di un altro immobile, ad eccezione del caso in cui l'immobile precedentemente acquistato sia stato alienato entro un anno dall'acquisto della nuova casa. Requisiti oggettivi: L'immobile non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (ville signorili, castelli e palazzi di lusso). La superficie catastale dell'immobile non deve superare i 160 metri quadrati. Tale limite è elevato a 220 metri quadrati per i figli under 36 che acquistano la prima casa con i genitori, e a 300 metri quadrati per le famiglie con almeno quattro figli. L'immobile non deve essere classificato come pertinenza di un altro immobile. Vantaggi fiscali Le agevolazioni fiscali "prima casa" si concretizzano in una riduzione delle imposte applicate all'acquisto dell'immobile: Imposta di registro: ridotta al 2% anziché al 9%. Imposta ipotecaria e catastale: fisse a 200 euro ciascuna. Imposta sul valore aggiunto (IVA): ridotta al 4% se si acquista da un'impresa (costruttore o impresa che vende un immobile nuovo o ristrutturato). Esenzione da: imposta di bollo, tasse ipotecarie e catastali relative all'iscrizione dell'atto di compravendita nei registri immobiliari. Casi particolari Esistono alcune casistiche che prevedono la possibilità di usufruire delle agevolazioni "prima casa" anche in deroga ai requisiti generali: Acquisto da parte di coniugi: i coniugi possono acquistare congiuntamente un immobile usufruendo delle agevolazioni "prima casa" anche se uno dei due è già proprietario di un altro immobile, a condizione che l'altro coniuge non abbia mai fruito delle agevolazioni. Acquisto da parte di figli: i figli possono acquistare un immobile usufruendo delle agevolazioni "prima casa" anche se i genitori sono già proprietari di un altro immobile, a condizione che i figli non abbiano mai fruito delle agevolazioni. Acquisto di un immobile in comproprietà: è possibile acquistare un immobile in comproprietà con altre persone usufruendo delle agevolazioni "prima casa" a condizione che nessuno dei comproprietari sia già proprietario di un altro immobile nello stesso Comune. Come richiedere le agevolazioni Per richiedere le agevolazioni fiscali "prima casa" è necessario compilare un'apposita dichiarazione all'interno del rogito notarile di compravendita. Il notaio si occuperà di trasmettere la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate. Attenzione: le agevolazioni "prima casa" under 36 sono scadute E' importante sottolineare che la proroga delle agevolazioni "prima casa" per gli under 36, prevista per il 2024, non è stata confermata dalla Legge di Bilancio 2024. Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2024, i giovani che acquistano la loro prima casa non possono più beneficiare del regime agevolato che prevedeva l'azzeramento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale.
Autore: Elisa Romanelli 17 aprile 2024
Il Mutuo
Autore: 0b100994_user 31 luglio 2020
Con la circolare n. 23 del 29 luglio 2020 l’Amministrazione finanziaria finalmente modifica il suo precedente orientamento e recepisce il nutrito indirizzo giurisprudenziale formatosi nel corso degli ultimi anni affermando: «se su un’area insiste un qualsivoglia fabbricato, la stessa area deve dirsi già edificata e non può essere ricondotta alla previsione di area «suscettibile di utilizzazione edificatoria» di cui all’articolo 67 del TUIR, atteso che la potenzialità edificatoria si è già consumata». Il provvedimento mette fine ad una vicenda paradigmatica del nostro sistema tributario: sulla base di una fantasiosa ricostruzione della norma tributaria, ed estendendone l’applicazione oltre i casi contemplati, per ben 12 anni l’AE ha emesso avvisi di accertamento del tutto inaspettati per i contribuenti e loro consulenti, in violazione tra l’altro dello statuto del contribuente, anche per importi elevatissimi, con grande dispendio di mezzi per sostenere i relativi contenziosi, tutti conclusi con esito negativo ma con grande disagio per i contribuenti coinvolti. https://agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570162/Circolare+plusvalenze+n.+23+del+29+luglio+2020.pdf/6dc89827-b4d9-00bf-be0d-4f9527956b8d
Autore: 0b100994_user 14 aprile 2020
L’articolo 3, comma 11 quinquies, del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183 (c.d. “milleproroghe”), introdotto dalla Legge di conversione 26 febbraio 2021 n. 21 (in G.U. 1-3-2021), ha disposto la proroga al 31 dicembre 2021 della sospensione dei termini in materia di benefici fiscali prima casa già prevista (con scadenza 31 dicembre 2020) dall’articolo 24, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. La sospensione è dunque retroattiva per il periodo dal 31 dicembre 2020 (data di scadenza della precedente sospensione) sino al 2 marzo 2021 (data di entrata in vigore della Legge di conversione). L'articolo 24 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23, così emendato, dispone che «I termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall’art. 7 della legge 23 dicembre 1998, n 448, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021». Risultano dunque sospesi sino al 31 dicembre 2021: 1. il termine di diciotto mesi dall'acquisto entro il quale occorre trasferire la residenza nel Comune in cui è ubicata l’abitazione acquistata con le agevolazioni “prima casa”; 2. il termine di un anno entro il quale deve essere acquistato altro immobile da adibire a propria abitazione principale, nel caso di alienazione, nei cinque anni dall’acquisto, dell’immobile acquistato con le suddette agevolazioni; 3. il termine di un anno dall'acquisto della nuova abitazione entro il quale deve essere alienata l'abitazione preposseduta, nel caso di acquisto agevolato di una nuova abitazione con le agevolazioni in questione; 4. il termine di un anno dall'alienazione della "prima casa" entro il quale è possibile usufruire del credito di imposta nel caso di acquisto di nuova abitazione con le medesime agevolazioni. Non è invece soggetto alla sospensione il termine, parimenti contemplato dalla nota II-bis articolo 1 tariffa TUR, di cinque anni dall'acquisto, entro il quale l'alienazione dell'abitazione acquistata con i benefici fiscali prima casa comporta la decadenza dai medesimi se non seguita dall'acquisto nell'anno di immobile da adibire ad abitazione principale, stante la ratio di semplificazione e di favore per il contribuente della normativa in esame, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 9/E del 13 aprile 2020 (punto 8.2.1) (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412777/Circolare+n.+9+del+13+Aprile+2020.pdf). La sospensione riguarda non soltanto il regime degli acquisti agevolati soggetti ad imposta di registro, ma anche quelli soggetti ad I.V.A. nonché gli acquisti della prima casa a titolo di successione o donazione, relativamente alle imposte ipotecaria e catastale, tenuto conto dei rinvii alla nota II bis contenuti nelle relative discipline.
Autore: Notaio Michele Tuccari - Arezzo- Firenze 10 aprile 2020
L’articolo 6 del D.L 8 aprile 2020 n. 23, dispone che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 «per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4), e 2545-duodecies del codice civile». Pertanto non è obbligatoria la riduzione del capitale sociale: - nel caso di società per azioni o società a responsabilità limitata che abbiano maturato perdite per oltre un terzo del capitale sociale nell’esercizio precedente a quello chiuso entro il 31 dicembre 2020 e la perdita non si sia ridotta a meno di un terzo nell’esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2020; - nel caso di società per azioni o società a responsabilità limitata che abbiano maturato perdite tali da ridurre il capitale sociale al di sotto del minimo legale nell’esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2020. Infine, dal 9 aprile al 31 dicembre 2020 non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, comma 1, n. 4), e 2545-duodecies del codice civile. Nella relazione illustrativa al decreto si precisa che «la previsione in esame mira a evitare che la perdita del capitale, dovuta alla crisi da Covid-19, ponga gli amministratori di un numero elevatissimo di imprese nell’alternativa - palesemente abnorme - tra l’immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti, ed il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell’articolo 2486 del codice civile. La sospensione degli obblighi previsti dal codice civile in tema di predita del capitale sociale, per contro, tiene conto della necessità di fronteggiare le difficoltà dell’emergenza Covid-19 con una chiara rappresentazione della realtà, non deformata da una situazione contingente ed eccezionale. Resta invece ferma la previsione in tema di informativa ai soci, peraltro prevista, per la società per azioni, dall’art. 58 della Direttiva 1132/2017».
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